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Prevenzione incendi e impianti anticendio

Impianto di rivelazione incendi in attività DM 16/02/1982

Impianto di rivelazione incendi in attività DM 16/02/1982

Gli impianti di rivelazione incendi installati a servizio di attività rientranti tra quelle soggette a controllo da parte dei VV.F. devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo professionale, in base a quanto prescritto dal DM 37/08.

E’ altamente consigliabile procedere alla redazione del progetto PRIMA di realizzare qualsiasi parte dell’impianto, in quanto in ciascuna diversa applicazione vi sono molte caratteristiche da tenere in considerazione per stabilire il posizionamento e le caratteristiche dei componenti da installare (centrali, alimentatori, rivelatori, cavi, condotte, pulsanti di allarme, elettromegneti porte tagliafuoco, sirene interne ed esterne, targhe allarme ottico/acustiche, etc.).

Le scelte relative ai componenti citati non possono essere decise “a priori”, ma devono essere effettuate dopo un’attenta valutazione della morfologia dei locali, del tipo di attività che si intende svolgere, del numero delle persone contemporanemaente presenti e molti altri aspetti.

Impianti di rivelazione incendi

Impianti di rivelazione incendi

Gli impianti di rivelazione incendi sono soggetti all’applicazione del DM 37/08 a prescindere dal tipo di locale nel quale sono inseriti e/o dal tipo di attività da proteggere. Per approdondimenti sugli impianti di rivelazione degli incendi è possibile accedere alla sezione dedicata.

In questa pagina sono identificati i casi nei quali l’impianto di rivelazione incendi è soggetto a progettazione da parte di un tecnico abilitato (professionista iscritto all’albo/ordine):

L’impianto di rivelazione incendi è a servizio di un’attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco?

SI                l’attività è soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

NO              l’attività non è soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

NON SO       aiutami a scegliere

Impianto antincendio

Impianto antincendio

Gli impianti di spegnimento incendi sono soggetti all’applicazione del DM 37/08 a prescindere dal tipo di locale nel quale sono inseriti e/o dal tipo di attività da proteggere.

Da questa sezione è possibile stabilire in quali casi l’impianto antincendio deve essere progettato da un professionista iscritto all’albo:

L’impianto (rete di idranti o naspi) è installato in un’attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco?

SI             l’attività è soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

NO           l’attività non è soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

NON SO  aiutami a scegliere

ITER procedurale di una pratica antincendio

ITER procedurale di una pratica antincendio

L’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

 

Le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco sono inserite all’interno di un elenco allegato al DM 16/02/1982 (che è possibile visionare nella sezione “Decreti Ministeriali”).

In base all’attuale legislazione e normativa vigente, l’iter procedurale per la redazione dei progetti antincendio e la successiva richiesta di parere da inviare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente, si articola come appresso riportato, e comporta le tempistiche indicate ai vari punti:

OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA’

  1. Gli enti e i privati, in qualità di responsabile delle attività soggette a controllo da parte dei VV.F. sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni costituenti l’attività, o per modifiche sostanziali apportate ad attività esisitenti.
  2. Il tecnico del Comando Proviniciale al quale è stata affidata la pratica di prevenzione incendi, esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

  1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo; entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.
  2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
  3. L’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna agli obblighi ai quali è sottoposto.
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