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ITER procedurale di una pratica antincendio

ITER procedurale di una pratica antincendio

L’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

 

Le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco sono inserite all’interno di un elenco allegato al DM 16/02/1982 (che è possibile visionare nella sezione “Decreti Ministeriali”).

In base all’attuale legislazione e normativa vigente, l’iter procedurale per la redazione dei progetti antincendio e la successiva richiesta di parere da inviare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente, si articola come appresso riportato, e comporta le tempistiche indicate ai vari punti:

OTTENIMENTO PARERE DI CONFORMITA’

  1. Gli enti e i privati, in qualità di responsabile delle attività soggette a controllo da parte dei VV.F. sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni costituenti l’attività, o per modifiche sostanziali apportate ad attività esisitenti.
  2. Il tecnico del Comando Proviniciale al quale è stata affidata la pratica di prevenzione incendi, esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

  1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo; entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all’interessato.
  2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
  3. L’interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna agli obblighi ai quali è sottoposto.
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